Ricorso elettorale, ecco la sentenza di inammissibilità


Il passaggio chiave: «attraverso la domanda di annullamento i ricorrenti perseguono, a fronte di una disutilità certa e immediata, una utilità futura e del tutto eventuale»

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1005 del 2017, proposto da: 
Paolo Spagnuolo, Francesco Mazzariello, Domenico Landi, Maria Picariello, Fabiola Scioscia, rappresentati e difesi dall’avv. Paolo Spagnuolo, con domicilio eletto in Atripalda, via Ferrovia, 19; 

contro

Comune di Atripalda, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Italo Rocco, con domicilio eletto in Salerno, via Stabiano, 3; 

nei confronti di

Giuseppe Spagnuolo, Anna Nazzaro, Stefania Urciuoli, Antonio Troisi, Nunzia Palladino, Salvatore Antonacci, rappresentati e difesi dall’avv. Lorenzo Lentini, con domicilio eletto in Salerno, corso Garibaldi, 103; 
Massimiliano Del Mauro, Costantino Pesca, Vincenzo Moschella, Mirko Musto, Antonella Gambale, rappresentati e difesi dall’avvocato Gherardo Maria Marenghi, con domicilio eletto in Salerno, via Velia, 15; 
Giuliana De Vinco, non costituita in giudizio; 

per l’annullamento

a) del verbale del 12 giugno 2017, redatto dall’Adunanza dei Presidenti di seggio, di proclamazione alla carica di Sindaco dell’ing. Giuseppe Spagnuolo e dei Consiglieri comunali;

b) dei verbali delle operazioni elettorali relativi alle Sezioni 1-2-3-4-5-8, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;

c) delle operazioni elettorali delle Sezioni 1-2-3-4-5-8, con contestuale ordine di rinnovo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Atripalda e di Giuseppe Spagnuolo, Anna Nazzaro, Vincenzo Moschella, Nunzia Palladino, Stefania Urciuoli, Antonio Troisi, Costantino Pesca, Antonella Gambale, Massimiliano Del Mauro, Salvatore Antonacci, Mirko Musto;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 settembre 2017 la dott.ssa Valeria Ianniello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, consiglieri eletti di minoranza del Comune di Atripalda, agiscono in questa sede per ottenere l’annullamento e la rinnovazione delle operazioni elettorali per il rinnovo della carica di Sindaco e del Consiglio comunale di Atripalda.

L’Amministrazione resistente e i controinteressati rilevano la carenza d’interesse al ricorso. L’eccezione deve essere condivisa.

A seguito di un eventuale accoglimento, infatti, gli odierni ricorrenti si troverebbero a perdere lo status giuridico di consigliere, di cui sono attualmente titolari, nel perseguimento di un interesse «intravisto nella possibilità di conseguire – in esito all’esito vittorioso del … giudizio – un miglioramento dell’attuale condizione della lista di appartenenza», pur «non partecipando [essi] al giudizio in qualità di “rappresentant[i]” dell’intero raggruppamento» (Cons. di Stato, V, sent. n. 6687/2006).

Segnatamente, attraverso la domanda di annullamento essi perseguono, a fronte di una disutilità certa e immediata (consistente, appunto, nella perdita della carica appena conseguita), una utilità futura e del tutto eventuale, in contrasto con il principio di cui all’art. 100, cod. proc. civ, che esige, perché sussista l’interesse all’impugnazione, «la possibilità di conseguire … un risultato pratico favorevole» (Cass. civ., III, ord. n. 14279/2017).

Al riguardo, il Consiglio di Stato ha affermato che – nonostante «la rilevanza delle liti elettorali non [sia] mai confinata al solo ricorrente, presentando sempre tali controversie un nucleo, spiccatamente “pubblico”, che travalica le aule di giustizia in ragione dell’interesse (metagiuridico) della collettività di riferimento a conoscere l’esito di una competizione elettorale (si pensi, ad esempio, alle modalità di pubblicazione delle decisioni), seppure nei limiti dei motivi dedotti e, quindi, entro l’ambito del concreto operare delle regole del giudizio» – «il processo elettorale rimane comunque un giudizio di parti, dominato dal sinergico operare del principio dispositivo e del canone fondamentale scolpito dall’art. 100 c.p.c.», sicché il Giudice amministrativo «può … legittimamente astenersi dal rendere una pronuncia sul merito della controversia sottoposta al suo sindacato, ogniqualvolta l’ipotetica decisione di accoglimento potrebbe dar luogo, in concreto, ad un peggioramento della posizione giuridica del ricorrente (escludendo ovviamente il caso di una reformatio in pejus conseguente all’accoglimento di un ricorso incidentale)» (Cons. di Stato, V, sent. n. 6687/2006, cit.).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

La controvertibilità delle questioni esaminate sorregge l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto (R.G. 1005/2017), lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Maurizio Santise, Primo Referendario

Valeria Ianniello, Referendario, Estensore



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