Omicidio stradale, Iaione deluso


Il penalista atripaldese, fiduciario nazionale dell’associazione vittime della strada, commenta il recente disegno di legge

Gianluca Iaione

Gianluca Iaione

L’AIFVS, associazione nazionale familiari e vittime della strada nasce nel 1998 su iniziativa di chi ha subito simili lutti , ogni rappresentante di sede è egli stesso familiare di una vittima della strada, l’Onlus AIFVS, tutela la vita sulla strada nonché i diritti delle vittime, dando conforto ai loro familiari mediante il lavoro appassionato di volontari uniti dallo stesso dolore per la ricerca della giustizia e della certezza della pena nonché per la lotta alla prevenzione degli incidenti sulle strade. L’associazione italiana familiari e vittime della strada ha permesso e permette a tutti coloro che hanno perso un loro caro sulla strada di affrontare il dolore  e di trovare la forza necessaria per aiutare, chi ha vissuto o vive un’analoga situazione. L’AIFVS a livello nazionale di cui sono fiduciario da oltre 10 anni si è attivata con una proposta di legge fin dal 2010 con la richiesta dell’introduzione del reato di omicidio stradale con la proposta di Legge Barbaro ( che ti allego , dove leggerai che l’onorevole barbaro esordisce parlando della nostra richiesta di modifica ) presentata oltre 5 anni fa al parlamento. Nel 2012 tale proposta redatta da noi legali dell’AIFVS è stata inserita nei lavori della commissione giustizia che ha portato al ddll da pochi giorni licenziato dalla camera. Nei lavori è stata inserita la mia relazione relativa alla figura dell’omicidio stradale negli Stati Uniti (conoscendo la normativa USA, essendo responsabile del dipartimento penale del mio studio con sedi a Salerno, Roma e New York) già presente da oltre venti anni con risultati importanti in quanto a diminuzione dei reati stradali. Si è inteso oggi colmare quella che viene sentita come una vera e propria lacuna normativa inaccettabile, perché non rispondente a criteri di proporzionalità tra i beni che si mettono a repentaglio e l’atteggiamento psicologico del reo. In tale ottica diventa determinante incidere, non soltanto sull’entità della pena e sulle misure che ne garantiscano l’immediata efficacia, ma soprattutto sul corretto inquadramento dell’approccio psicologico di chi, consapevole della pericolosità della propria condotta, ne accetta il rischio in totale dispregio delle pressoché inevitabili conseguenze della stessa. Ecco oggi ci siamo avvicinati a quella legislazione che prevede pene fino a 15 anni di reclusione per chi causa un incidente mortale con guida pericolosa e multe ( cauzione ) fino a 500 mila dollari.In Italia invece , negli ultimi anni, si è assistito solo a coraggiosi tentativi di giudici che hanno cominciato ad inquadrare individuando un diverso, e più grave, atteggiamento psicologico dell’autore che in presenza di ben particolari presupposti oggettivi (stato di ebbrezza, alterazione da sostanze stupefacenti), si sia comunque posto alla guida di un veicolo, con ciò solo accettando il rischio, non tanto di produrre un pericolo potenziale alla sicurezza della circolazione, quanto di provocare la morte di altri, in evidente dispregio al bene giuridico “vita”. Con il Ddl del 28 agosto 2000, n. 274 sono stati introdotti due nuovi reati, l’omicidio stradale e le lesioni stradali. Questi alcuni dei punti salienti del Ddl sull’omicidio stradale approvato nell’aula del Senato e che ora passa alla Camera in seconda lettura che comporta un piccolo innalzamento del massimo della pena per l’omicidio stradale con, però, un netto aumento del minimo in caso di reato commesso sotto l’influenza dell’ alcool o di droghe. Sul fronte dell’omicidio stradale il 586-bis (sulla morte come conseguenza di altro reato) e il 589-ter (sull’omicidio colposo) stabiliscono pene severe per chi commetta un omicidio colposo guidando mezzi a motore sotto l’effetto di alcol o droghe (da 8 a 12 anni di reclusione per chiunque guidi con un tasso alcolemico sopra 1,5 grammi/litro o sotto l’effetto di droghe e per i conducenti che svolgano attività di trasporto persone con tasso sopra 0,8 g/l o sotto l’effetto di sostanze; da 7 a 10 con il ‘solo’ tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non a 1,5 g/l). Per i pirati della strada pena aumentata della metà se il conducente si dà alla fuga. Nasce anche il reato di lesioni stradali: pena da 2 a 4 anni con tasso sopra 1,5 grammi/litro di alcol nel sangue o sotto l’effetto di droghe e con tasso 0,8 g/l e effetto droghe nel caso di conducenti di mezzi riservati al pubblico; da 9 mesi a 2 anni nel caso del ‘solo’ tasso alcolemico superiore a 0,8 ma inferiore a 1,5 g/l, per chi superi i limiti di velocità, non rispettino i semafori, circolino contromano, invertano la marcia nei pressi di curve, dossi e incroci o sorpassino in corrispondenza di strisce pedonali o linea continua. Il testo, però, ad una analisi più profonda e oculata relativo all'”omicidio stradale”, soddisfa solo parzialmente . Non si può, ovviamente, negare che dei miglioramenti, rispetto al codice penale vigente, siano presenti nel testo ma ci aspettavamo che l’Aula di Palazzo Madama avrebbe approvato il testo licenziato dalla Commissione Giustizia del Senato senza “ammorbidirlo” ulteriormente. Ed invece, le manovre e i giochi politici dell’attuale governo, interessato alla ricerca di un consenso generalizzato , ha portato, in campagna elettorale, ad una proposta di legge in tema di “omicidio stradale” ben diversa da quella che poi si è concretizzata, sono stati eliminati i commi del ddl che prevedevano aggravanti per comportamenti altamente pericolosi, come, ad esempio, l’attraversamento dell’incrocio con il rosso od il sorpasso in corrispondenza degli attraversamenti pedonali; gare di velocità la morte di una o più persone provocata a causa dello svolgimento di una competizione sportiva in velocità non autorizzata. L’uso di dispositivi elettronici; la morte provocata, di una o più persone, con una guida distratta legata all’utilizzo deliberatamene improprio di apparecchi elettronici. Il progresso tecnologico, ha portato indubbiamente a nuove esigenze, anche a livello codicistico e il legislatore dovrebbe sempre cercare di stare a passo con i tempi. L’omicidio stradale, invece, non è certo una scoperta degli ultimi mesi e con questo nuovo ddl si modifica ulteriormente la disciplina del 589 c.p. dando prova, di un forte vuoto normativo su questa delicata materia. La “ratio” dell'”omicidio stradale”, non è infine la sola punizione degli ubriachi e/o dei drogati, ma di tutti quei comportamenti irresponsabili (di cui guidare ubriachi e/o drogati è statisticamente solo una parte) che cagionano così tanti incidenti mortali e tragedie a famiglie intere. Perciò L’AIFVS si batterà ancora per ottenere una ridefinizione della fattispecie penale relativa all’omicidio stradale, ritenendo quella licenziata dalla commissione giustizia ancora insufficiente per una efficace tutale delle vittime della strada.

Gianluca Iaione



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